Le Scadenze di lunedì 26 luglio 2010
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
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Studi di settore: approvati i nuovi modelli
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 maggio 2010 sono stati approvati i 206 modelli degli studi di settore da allegare alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009.
Fra le novità relative ai modelli si segnalano:
- per il quadro A relativo alle informazioni sul personale addetto all’attività, le modifiche più rilevanti hanno interessato i modelli dei 69 studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2009 con l’introduzione di tre nuovi righi in cui vengono richieste informazioni su soci amministratori, non amministratori e associati in partecipazione;
- per il quadro F, destinato all’indicazione dei dati contabili, per le imprese limitatamente agli studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2009 sono intervenute modifiche nei righi F16 e F23;
- per il quadro G, destinato all’indicazione dei dati contabili, per i professionisti, sono intervenute modifiche nei righi G09 e G12;
- nel quadro X di tutti i modelli sono stati introdotti dei nuovi righi destinati all’indicazione di ulteriori informazioni necessarie per l’adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica.
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Novità IVA 2010: obbligo di fatturazione e invio Intrastat-Servizi per le prestazioni pubblicitarie rese a AdSense e Tradedoubler
Come anticipato nell’articolo del 2 gennaio scorso, il 2010 ha visto l’entrata in vigore di importanti novità in tema di IVA e prestazioni di servizi. L’Italia ha recepito infatti alcune direttive comunitarie (2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE) che intervengono sulla normativa IVA che, come noto, è di diretta derivazione comunitaria. Purtroppo, come non di rado accade, non tutte le disposizioni necessarie ad applicare le nuove norme sono state approvate entro il 31 dicembre 2009, per cui si è creata una situazione di “incertezza” che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 58/E del 31/12/2009, ha tentato di chiarire.
Da quest’anno, la regola generale per l’applicazione dell’IVA nelle prestazioni di servizi (rese sia a soggetti passivi UE che extra-UE), prevede che tali prestazioni siano territorialmente imponibili, ai fini IVA, nel Paese del committente del servizio, se questi è un soggetto passivo IVA. Se il committente è invece un soggetto privato, nulla cambia rispetto a quanto già era in vigore (tassazione nello Stato del prestatore).
Le novità in commento hanno importanti ripercussioni anche per quanto concerne le prestazioni pubblicitarie legate ad esempio ai circuiti di affiliazione come AdSense e Tradedoubler.
Dal 1° gennaio 2010 infatti, i soggetti passivi italiani affiliati ai citati circuiti, sono obbligati, ai sensi del nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, ad emettere fattura senza applicazione dell’IVA e con l’indicazione “Operazione fuori campo di applicazione dell’IVA ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972“.
Per quanto riguarda AdSense, TradeDoubler e simili (committenti del servizio), sarà pertanto necessario emettere fattura senza applicazione dell’IVA, come sopra descritto. Fino alla fine dell’anno 2009, era invece sufficiente emettere un nota o una sorta di ricevuta, nella quale il soggetto passivo italiano dichiarava di aver percepito un compenso legato alla pubblicazione di banner e/o annunci testuali nei propri siti internet.
Un’ulteriore conseguenza “burocratica” riguarda il fatto che le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi comunitari (ad esempio Google Ireland o Tradedoubler), salvo ulteriori modifiche normative, saranno da indicare nei nuovi modelli Intrastat-Servizi, da trasmettere, almeno trimestralmente, anche a mezzo di un intermediario abilitato (es. commercialista), per via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Si attendono infine conferme dall’Agenzia delle Entrate sulla necessità di applicare il bollo da € 1,81 sulle fatture con importo superiore a € 77,47. Con tutta probabilità sarà necessario apporre la marca da bollo, tuttavia attendiamo una pronuncia in merito dall’Agenzia.
Articolo tratto da AlVerde.net
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Regime dei minimi e prestazioni ex art. 7 D.P.R. 633/1972
Il regime dei minimi prevede specifiche condizioni soggettive ed oggettive per potervi aderire. Ad esempio, il contribuente “minimo” non può effettuare cessioni all’esportazione (vale a dire vendite fuori dall’Unione Europea) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972). Può invece effettuare operazioni che non soddisfano il requsito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. 633/1972?
La questione interessa ad esempio le prestazioni di servizi effettuate dalle ditte titolari di siti internet, nei quali intendono pubblicare banner pubblicitari. Essendo queste prestazioni non territorialmente rilevanti ai fini IVA (ex art. 7-ter), ci si chiede se è possibile che vengano poste in essere da un contribuente “minimo”.
La risposta a questa domanda si trova nella Circolare AdE n. 13/E del 26/02/2008:
L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La disposizione dell’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.
Considerando le novità in vigore dal 1° gennaio 2010 in tema di Intrastat e prestazioni di servizi, occorre sottolineare che i contribuenti minimi sono in ogni caso tenuti a presentare i modelli Intra qualora le prestazioni siano effettuate con soggetti passivi IVA comunitari.
Si veda anche circolare Agenzia Entrate del 13/E del 26/2/2008
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Acquisto software on line e novita’ iva 2010
Le novità IVA applicabili dal 1° gennaio 2010 si riflettono anche sull’acquisto di software on-line. Il soggetto passivo IVA italiano che compra un software on-line deve applicare l’IVA con il meccanismo del reverse charge (emissione di autofattura o semplice integrazione della fattura del fornitore UE, come consentito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 12/03/2010).
L’operazione in commento è infatti inquadrabile fra le prestazioni di servizi “generiche”, oggi disciplinate dal nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/1972.
Inoltre se l’acquisto è effettuato da un fornitore soggetto passivo comunitario, ciò comporterà la necessaria compilazione e trasmissione telematica del nuovo elenco Intrastat Servizi.
Modelli Intrastat: prima scadenza
Con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di Iva (n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE) a partire dal 01.01.2010 devono essere presentati dai soggetti Iva che effettuano operazioni intracomunitarie i modelli Intrastat secondo nuove modalità. La cadenza di presentazione è mensile o trimestrale se ricorrono determinate condizioni (ammontare totale trimestrale di operazioni non superiore a 50.000 €).
La presentazione dei modelli Intrastat deve essere effettuata entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) ed esclusivamente per via telematica. Si segnala che fino al 30.04.2010 gli elenchi possono essere presentati anche in formato elettronico ( floppy, cd, dvd) ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento), mentre non sono più ammessi in formato cartaceo.
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Comunicazione delle operazioni con Paesi black list
L’articolo 1, comma 1, Decreto n. 40/2010, dispone che, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi IVA comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
- effettuate e ricevute;
- registrate o soggette a registrazione;
nei confronti di operatori economici residenti, domiciliati o aventi sede in Paesi black list.
Le modalità e i termini del nuovo adempimento saranno definiti con un Decreto del Ministro delle finanze, di prossima emanazione
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Aggiornate le linee guida CNDEC antiriciclaggio
Alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 151/2009 in tema di antiriciclaggio, la Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha aggiornato le “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” approvate nel novembre 2008.
Tra le principali novità apportate al documento, si segnalano le seguenti:
- l’indice del rischio cliente/operazione deve essere modificato in relazione all’evoluzione del cliente ed al susseguirsi delle operazioni;
- il fascicolo del cliente può tenersi anche in via telematica;
- l’adeguata verifica viene estesa alle consulenze effettuate nei confronti di cooperative, onlus ed altri enti;
- la verifica è esclusa in caso di attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali;
- nell’ambito di collegi sindacali di società industriali e commerciali, l’obbligo di adeguata verifica non è limitato all’organo “collegio sindacale” ma è esteso a ciascun sindaco/revisore.
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Studi di settore: correttivi 2009
Con Comunicato stampa 31 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti degli studi di settore ha dato il via libera alle nuove tipologie dei correttivi per adeguare gli studi di settore alla situazione di crisi economica registrata nel 2009.
Gli interventi sono relativi:
- all’analisi di normalità economica per i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi/compensi;
- ai correttivi congiunturali di settore per i soggetti non congrui;
- ai correttivi congiunturali individuali che interessano i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati.
CoMunica: chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Con Comunicato 30 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni agli uffici in merito alla gestione della nuova procedura ComUnica.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema, l’Agenzia delle Entrate accetterà ancora le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività presentate attraverso i propri canali telematici; la Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.




