Irap: sentenza della cassazione

25/07/2010
By admin

Con Ordinanza 24 giugno 2010, n. 15249, la Corte di Cassazione ha stabilito che non deve scontare l’IRAP il piccolo imprenditore artigiano che non si avvale in modo continuativo del lavoro altrui e che svolge la propria attività esclusivamente con la dotazione minima di beni strumentali. In tale caso, infatti, difetta il requisito, necessario per l’assoggettamento ad IRAP, dell’autonoma organizzazione.

Con tale Sentenza, quindi, l’esenzione, precedentemente prevista dai giudici di legittimità con solo riferimento agli agenti di commercio, in presenza delle medesime condizioni, è stata estesa anche alla categoria degli imprenditori artigiani, senza dipendenti e con limitati beni strumentali (nel caso di specie si trattava di un elettricista).

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