Equitalia e notifiche nulle
Con Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/09, la CTP di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.
I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i messi comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.
Scudo fiscale: prorogate al 31/12/2010le operazioni più difficili
L’Agenzia delle Entrate disposta a dare tempo fino a un anno nei casi in cui la mancata conclusione delle operazioni di emersione sia legata a «cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente»…

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Scadenze di lunedi 30 novembre 2009
MODELLO 730
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4
GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI
Versamento del contributo previdenziale da parte dei professionisti iscritti alla Gestione Separata
FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
MODELLO DM10/2
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dip endenti
DENUNCIA EMENS
Invio telematico all’INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati
DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP- VERSAMENTO ACCONTI
Versamento della seconda o unica rata d’acconto IRPEF, IRES e IRAP per l’anno d’imposta precedente (regime dei minimi)
L’Abi: i conti "scudati"vanno comunicati al fisco
L’Abi: i conti “scudati” Si incrina la segretezza promessa a chi aderisce allo scudo fiscale.

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Scudo fiscale: ulteriori chiarimenti
Come è noto la condizione per aderire allo scudo fiscale è la violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, che si sostanzia, nella maggioranza dei casi, nel non aver osservato quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 167/1990. La circolare ministeriale 49/2009 (http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/
Documentazione/Documentazione+tributaria/Circolari/) ha chiarito che nell’ipotesi in cui la violazione al monitoraggio fiscale riguardi soltanto il periodo di imposta 2008, in luogo dello scudo fiscale, si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di presentare una dichiarazione integrativa nella quale comprendere il quadro rw, nonché gli eventuali redditi esteri non inseriti nella dichiarazione originaria. L’agenzia delle entrate ha precisato nella citata circolare le modalità di comportamento nel caso di dichiarazione omessa e/o dichiarazione integrativa e pertanto:
· in caso di presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, qualora non siano dovute imposte, la sanzione da versare mediante ravvedimento è pari a 21 euro (1/12 di euro 258).
· Se, invece, dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta, la tardiva presentazione della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari a 1/12 del 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro). Rimane fermo l’obbligo di pagare, nello stesso termine di 90 giorni, l’imposta non versata, unitamente ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno.
· In entrambi i casi, è altresì dovuta in misura ridotta la sanzione specificamente prevista per l’omissione relativa alla mancata presentazione del modulo RW, pari al 10% degli importi non dichiarati.
· Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008 non sia stato compilato il modulo RW, la violazione può essere sanata entro il termine del ravvedimento operoso, con il versamento, in misura ridotta, della sanzione specifica del 10% degli importi non indicati.
· Qualora sia stata omessa anche la dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere, sono dovute la maggiore imposta non versata, i relativi interessi, nonché la sanzione in misura ridotta per infedele dichiarazione (C.M. 23.11.2009, n. 49/E).
Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare ministeriale 49/2009
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- CHIARIMENTI MINISTERIALI QUADRO RW
- esempio conteggio sanzioni per omissione quadro w?
- RAVVEDIMENTO IMPOSTE SCUDO FISCALE
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