Beni ad uso promiscuo

Carissimi,

oggi vorrei dare alcune indicazioni in merito al regime dei minimi ed in particolare alla deducibilità di alcune spese per esercenti attività professionale. Mi riferisco alle spese relative a beni ad uso promiscuo ed in particolar modo quelle relative all’autovettura di proprietà.

In generale possamo dire che:

1) le spese inerenti l’attività professionale sono deducibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo

2) le spese per carburanti sostenute dal lavoratore autonomo, idoneamente dovumentate, sono deducibili nella misura limitata (50%), secondo quanto previsto dall’art. 164 del TUIR.

Calandoci nel regime dei minimi la circolare ministeriale 7/E del 28 febbraio 2008 (risposta n. 5.1 – si veda anche la sezione circolari al seguente link http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebb9ef4c52eb4c8/circ_7_280108.pdf) afferma che: “le spese relative a beni promiscui e quindi parzialmente inerenti nonchè e spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata rilevano nell misura del 50% dell’importo corrisposto”.

Naturalmente tale criterio può essere esteso alle spese relative all’assicurazione , al bollo, alle spese per l’affitto dell’abitazione/ufficio.

Saluti

Giuseppe Loiacono

Partner Adempimenti Fiscali

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Il regime dei minimi – condizioni di accesso

Carissimi,

Oggi vorrei dare alcune indicazioni sul regime dei minimi in modo da chiarire i suoi punti chiave.

In generale il regime consente tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. Esonero dall’applicazione degli studi di settore, dell’Iva e dell’Irap e da quasi tutti gli adempimenti contabili. Resta solo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e di certificare i corrispettivi. Questi i principali profili del nuovo regime dei “contribuenti minimi” tracciato, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dal disegno di legge finanziaria per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 30mila euro.
1) Chi può accedere:
Il regime dei “contribuenti minimi” è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (sono quindi escluse tutte le società, sia personali che di capitali) che, nell’anno precedente, hanno realizzato ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro non hanno effettuato cessioni all’esportazioni
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto o a programma di lavoro
e che, nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, per un importo superiore a 15mila euro.
2) Chi è fuori:
Oltre – come già detto – le società, non possono essere inquadrati nel nuovo regime:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad esempio, i produttori agricoli, gli editori)
i soggetti non residenti nel territorio dello Stato
chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi , gli imprenditori individuali e gli esercenti arti o professioni che hanno anche partecipazioni in società di persone o in associazioni professionali o in Srl trasparenti.
3) Accesso al regime
Chi intraprende l’esercizio di imprese, arti o professioni e ritiene soddisfatti tutti i requisiti per accedere al regime , comunica la circostanza nella dichiarazione di inizio attività.
I contribuenti già in attività che, pur trovandosi nelle condizioni per essere considerati “minimi”, decidono di adottare il regime ordinario, esprimono la scelta nella prima dichiarazione annuale da presentare dopo l’opzione. Questa è vincolante per tre anni e resta comunque valida per ciascun anno successivo, fino a quando si continua ad applicare concretamente la preferenza operata.
4) Effetti ai fini Iva
L’adozione del regime comporta numerose conseguenze ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i contribuenti minimi:
- non versano l’imposta (tranne che per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva; in questi casi, integrano la fattura indicando l’aliquota e l’imposta e la versano entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione)
- sono esonerati da tutti gli adempimenti contabili, compreso l’invio degli elenchi clienti e fornitori, ad esclusione degli obblighi di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, e di certificare i corrispettivi
non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa ai propri clienti
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni
- passando da un regime all’altro (da ordinario a semplificato, ma anche nel percorso inverso) devono operare la rettifica della detrazione e versare la somma che risulta dovuta, in un’unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo senza interessi
- nell’ultima dichiarazione di applicazione “ordinaria”, devono considerare anche l’Iva relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità; mentre, in presenza di eccedenza, possono richiedere l’importo a rimborso o utilizzarlo in compensazione.
5) Effetti ai fini delle imposte dirette
Innanzi tutto, due importanti precisazioni: i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi Irap e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Ai fini delle imposte sui redditi, pagheranno un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, applicando l’aliquota del 20% al reddito. Questo sarà costituito dalla differenza tra i ricavi (o compensi) percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso periodo, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni relativi all’attività e della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta è dovuta dall’imprenditore e va calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.
6) Fuoriuscita dal regime
Se i presupposti – anche uno solo – per l’applicazione del regime semplificato vengono meno, si esce dal regime medesimo a partire dall’anno successivo. Se poi il limite dei 30mila euro viene superato per oltre il 50%, si rientra immediatamente nell’ordinario (con conseguente obbligo di applicarlo per i successivi tre anni) e occorre versare l’Iva relativa a tutte le operazioni imponibili effettuate nell’anno, utilizzando il procedimento dello scorporo (ultimo comma dell’articolo 27, Dpr 633/1972).
7) Sanzioni, anche maggiorate
Il Ddl prevede che, per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano – in quanto compatibili – le ordinarie norme in materia di imposte dirette, Iva e Irap.
Una disposizione particolare viene dettata per l’ipotesi di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di accesso al regime semplificato; le sanzioni contemplate dal Dlgs 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
8) Regimi soppressi
L’introduzione del nuovo regime per i contribuenti minimi porta con sé la soppressione di altri regimi di favore: il Ddl prevede infatti l’abrogazione dell’articolo 32-bis del Dpr 633/1972 (contribuenti minimi in franchigia), dell’articolo 14 della legge 388/2000 (attività marginali) e dei commi da 165 a 170, articolo 3 della legge 662/1996 (regime super-semplificato).

Per ogni eventuale approfondimento si veda anche:

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebe8450ae2e7bea/guida0108.pdf

Cordiali Saluti

Giuseppe Loiacono

Partner Adempimenti fiscali

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