Chiarimenti dell’agenzia entrate sui bonifici 36% e 55%
Con Circolare 28 luglio 2010, n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico.
In particolare, con tale documento è stato precisato che la ritenuta d’acconto va calcolata sull’importo del pagamento al netto dell’IVA considerata convenzionalmente sempre al 20%.
Inoltre, se per le prestazioni è già prevista l’applicazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio ritenuta del 4% per i condomini), va applicata solamente la nuova ritenuta del 10%, ex D.L. n. 78/2010.
Eventuali violazioni del nuovo obbligo non verranno comunque sanzionate in sede di prima applicazione della norma
Irap: sentenza della cassazione
Con Ordinanza 24 giugno 2010, n. 15249, la Corte di Cassazione ha stabilito che non deve scontare l’IRAP il piccolo imprenditore artigiano che non si avvale in modo continuativo del lavoro altrui e che svolge la propria attività esclusivamente con la dotazione minima di beni strumentali. In tale caso, infatti, difetta il requisito, necessario per l’assoggettamento ad IRAP, dell’autonoma organizzazione.
Con tale Sentenza, quindi, l’esenzione, precedentemente prevista dai giudici di legittimità con solo riferimento agli agenti di commercio, in presenza delle medesime condizioni, è stata estesa anche alla categoria degli imprenditori artigiani, senza dipendenti e con limitati beni strumentali (nel caso di specie si trattava di un elettricista).
Le Scadenze di lunedì 26 luglio 2010
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
Modifiche allo IAS 24 e all’IFRS 8 dal Regolamento UE n. 632 del 19/07/2010
Con il REGOLAMENTO (UE) N. 632/2010 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2010 sono state apportate modifiche al regolamento (CE) n
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Modifiche allo IAS 24 e all’IFRS 8 dal Regolamento UE n. 632 del 19/07/2010
Comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti “black list”,
In base a quanto riportato dalla stampa specializzata è probabile che la scadenza relativa all’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti “black list”, a oggi fissata al 31 agosto 2010, venga prorogata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Da quanto emerge, infatti, sarebbe in fase di ultimazione da parte del Dipartimento delle Finanze il Decreto che dovrà meglio specificare i paesi interessati, nonché gli eventuali settori che potrebbero godere di una esenzione. Si ricorda che in base al nuovo adempimento, introdotto dal D.L. n. 40/2010 ed entrato in vigore dal 1° luglio scorso, le comunicazioni delle operazioni mensili superiori ai 50.000 euro effettuate nel mese di luglio dovrebbero essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto
Operazioni con paesi black list
Maggiorazione Irap e addizionale Irpef
Contratti di locazione: ultime novità in tema di registrazione
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010, prot. N. 2010/83561, sono stati approvati:
- la nuova versione del modello 69 cartaceo per la registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato d’uso, aggiornato con la presenza di caselle per l’indicazione dei dati catastali, così come disposto dal Decreto Legge n. 78/2010;
- il nuovo modello Cdc (Comunicazione Dati Catastali), da utilizzarsi per la “comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010″. La trasmissione del modello sarà possibile a breve anche in modalità telematica.
Il regime dei minimi e la disciplina servizi: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Il regime dei minimi prevede specifiche condizioni soggettive ed oggettive per potervi aderire. Ad esempio, il contribuente “minimo” non può effettuare cessioni all’esportazione (vale a dire vendite fuori dall’Unione Europea) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972). Può invece effettuare operazioni che non soddisfano il requsito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. 633/1972?
La questione interessa ad esempio le prestazioni di servizi effettuate dalle ditte titolari di siti internet, nei quali intendono pubblicare banner pubblicitari. Essendo queste prestazioni non territorialmente rilevanti ai fini IVA (ex art. 7-ter), ci si chiede se è possibile che vengano poste in essere da un contribuente “minimo”.
La risposta a questa domanda si trova nella Circolare AdE n. 13/E del 26/02/2008:
L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La disposizione dell’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.
Considerando le novità in vigore dal 1° gennaio 2010 in tema di Intrastat e prestazioni di servizi, occorre sottolineare che, considerando i chiarimenti contenuti nella Circolare AdE n. 36/E del 21/06/2010, i “minimi” non devono inviare l’Intrastat per i servizi resi in quanto l’operazione posta in essere non è da intendersi operazione intracomunitaria, proprio come avviene nel caso di vendita di beni a soggetto passivo di altro Stato membro.
I chiarimenti dell’Agenzia Entratte su Unico 2010
Nella circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate riporta le risposte fornite ai dottori commercialisti e agli esperti contabili in occasione dell’incontro del 3 giugno sulle novità di Unico 2010. La prima parte della circolare chiarisce gli aspetti problematici legati alla disciplina degli interessi passivi delle società di capitali. Con riferimento al trattamento degli interessi commerciali, si precisa che nonostante l’art. 96 del Tuir escluda dal confronto con il Rol gli interessi ‘impliciti’, lo stesso trattamento si estende a quelli pattuiti con il fornitore e da questi esplicitati in fattura. Anche gli interessi attivi su finanziamenti ai dipendenti si considerano nel conteggio degli oneri finanziari deducibili. In presenza di interessi attivi superiori a quelli passivi dell’anno, l’eccedenza può utilizzarsi per dedurre esuberi di oneri finanziari indeducibili riportati da esercizi precedenti. Altri chiarimenti hanno riguardato lo scudo fiscale, gli studi di settore, gli aiuti di stato, la revoca del fallimento, l’Irpef e lavoro autonomo. (vedi circolare 38/2010).




